Trasmissione prospetti paga ed altri documenti
Con la legge n. 4 del 5 gennaio 1953 (art. 1) è stato istituito l’obbligo di consegna della busta paga al dipendente. Testualmente si legge che “E’ fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute."
Detto prospetto paga deve portare la firma, quindi la sigla o il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Modalità di consegna e quietanza della busta paga
Il cedolino paga deve essere dato al lavoratore al momento del pagamento della retribuzione. Attenzione, però: la firma della busta paga dimostra solo che è stata regolarmente consegnata al dipendente. relativamente al pagamento effettivo, la prova è a totale carico del datore di lavoro.
La prova del pagamento
La prova del pagamento della busta paga è costituita dalla firma preceduta dalla dicitura “per quietanza”. La sottoscrizione così effettuata si dice "per quietanza" ed ha ugual valore di una ricevuta di pagamento. Libera dunque l’azienda dal proprio debito nei confronti del lavoratore.
I prospetti paga e i documenti elaborati possono essere trasmessi tramite le seguenti modalità:
servizio di imbustamento e recapito dei documenti cartacei presso la sede dello studio
inoltro via posta elettronica/posta elettronica certificata dei files all'indirizzo del referente
pubblicazione dei files nell'area riservata del sito dello studio dove il referente accede con le credenziali dell'Azienda
e può consultare, salvare e stampare i documenti; pubblicazione dei cedolini paga nell'area riservata accessibile dai dipendenti con proprie credenziali personali